Anticipazione
L'aderente può richiedere un'anticipazione parziale del capitale accumulato nel proprio conto individuale ad Arco in alcuni casi specifici: in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notarile; decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Riscatto
L'aderente ha il diritto di riscattare, in tutto in parte, la posizione maturata nel fondo nel caso in cui si determinino alcune specifiche condizioni.
Il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, può essere richiesto nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi.
Il riscatto totale della posizione individuale maturata può essere richiesto nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata qualora manchino all'aderente 5 anni per raggiungere i requisiti che danno diritto alla prestazione pensionistica, poiché in questo caso l'aderente può richiedere la prestazione pensionistica complementare. Il riscatto immediato del 100 per cento oppure 85 per cento della posizione può essere richiesto anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, tuttavia tale facoltà sarà fiscalmente meno agevolata rispetto alle altre forme di riscatto.
In caso di riscatto per premorienza dell'iscritto, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo e viene distribuita tra tutti gli altri iscritti.
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
È possibile richiedere la RITA in caso di cessazione dell’attività lavorativa e di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Inoltre, deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:
sono stati maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio e l’aderente maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla richiesta;
oppure l’aderente risulta inoccupato per un periodo superiore a 24 mesi e maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla richiesta.
Il montante accumulato destinato all’erogazione in RITA continuerà ad essere gestito finanziariamente nel comparto Garantito, salvo diversa indicazione dell’aderente da esprimersi al momento della richiesta.
L’erogazione della RITA avviene tramite rate trimestrali, fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza. La RITA può essere richiesta in forma totale o parziale, in relazione alle esigenze dell’aderente.
Qualora si scelga di destinare solo una parte della posizione individuale alla RITA, la porzione residua potrà essere oggetto delle anticipazioni e dei riscatti previsti dalla normativa di settore e, al momento del pensionamento, potrà essere liquidata in forma di capitale e/o di rendita.
Vantaggi fiscali
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) gode di un trattamento fiscale agevolato che rappresenta uno dei principali benefici per l’aderente. Sulla parte imponibile della prestazione si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari oltre il quindicesimo, fino a raggiungere un’aliquota minima del 9%.
Questo regime fiscale si applica all’intero montante accumulato, inclusa la quota maturata prima del 1° gennaio 2007, garantendo quindi una tassazione più favorevole rispetto a quella ordinaria da pensione o da capitale. In questo modo, la RITA rappresenta una soluzione fiscalmente efficiente e vantaggiosa per integrare il reddito in attesa della pensione di vecchiaia.
🔗 Per maggiori dettagli, consulta il Regolamento per l’erogazione della RITA, disponibile nella sezione Documenti del sito del Fondo ARCO.
Trasferimento
L'iscritto ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale in un'altra forma pensionistica dopo due anni di iscrizione al fondo o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. Il trasferimento, non subendo alcuna tassazione, è un operazione vantaggiosa sotto il profilo fiscale e consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica.