Al pensionamento

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'iscritto può richiedere al Fondo la prestazione in forma di rendita o in forma di capitale.

Prestazione in forma capitale
L'iscritto ha il diritto di ricevere sotto forma di capitale fino al 50% del montante maturato, mentre la restante parte deve essere convertita in rendita. La prestazione potrà essere percepita tutta in capitale se:

  • il lavoratore è un vecchio iscritto (ossia un dipendente iscritto a un Fondo pensione preesistente prima del 28/4/1993, che ha trasferito quindi la posizione presso il Fondo ARCO);
  • l'importo della rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2011 pari a € 5.424,90).
Prestazione in forma di rendita
La parte di montante che non verrà percepita sotto forma di capitale sarà convertita in rendita vitalizia. Il Fondo Pensione stipulerà una convenzione di rendita con una compagnia di assicurazione, stabilendo le diverse opzioni (es. reversibilità) che verranno offerte agli iscritti.