Domande & Risposte

I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) e a tempo determinato (la cui attività lavorativa abbia una durata non inferiore a tre mesi)

dell'Industria e piccola media impresa dei seguenti settori:
  • Legno e arredamento Industria (FederlegnoArredo)
  • Legno e arredamento PMI (Unital)
  • Legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione PMI (Confimi Impresa Legno)
  • Laterizi e manufatti in cemento Industria (Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi, Assobeton)
  • Laterizi e manufatti in cemento PMI (ANIEM, ANIER/Confimi Impresa)
  • Lapidei ed inerti Industria (Confindustria Marmomacchine - Anepla)
  • Lapidei PMI (ANIEM/ANIER Confimi Impresa)
  • Maniglie
delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Imprenditoriali firmatarie degli accordi istitutivi del fondo:
  • Fillea-Cgil
  • Filca-Cisl
  • Feneal-Uil
  • Federlegno-Arredo
  • Unital
  • Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi
  • Assobeton
  • Confindustria Marmomacchina
  • Anepla
  • Aniem/Anier Confimi
  • Dipendenti di ARCO
  • I familiari fiscalmente a carico.

Per i lavoratori giovani l'adesione ad ARCO è di fondamentale importanza. Questa scelta, infatti, consente di integrare la pensione che gli sarà erogata dall'INPS (in futuro sempre più ridotta per effetto delle riforme intervenute). Iscrivendosi ad ARCO, inoltre, il lavoratore che versa il contributo minimo previsto a suo carico dagli accordi collettivi ha la possibilità di usufruire del contributo del datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sui contributi versati.

Per realizzare il suo scopo istituzionale ARCO sostiene delle spese (per es. personale, affitto e costi della sede, attività degli organi statutari, gestione amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali, oggi affidata ad un service amministrativo esterno, attività promozionali e beni strumentali). Per far fronte a queste spese ARCO utilizza una quota parte dei contributi versati, definita quota associativa, che viene stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati, sulla base di un preventivo di spesa, e viene dedotta dai versamenti effettuati. La quota associativa è in cifra fissa ed è pari 24 . A sostegno delle spese di gestione amministrativa concorrono anche le trattenute di 14 € all'anno operate sulle posizioni dei lavoratori che hanno richiesto la sospensione della contribuzione e per quelli che, pur avendo risolto il rapporto di lavoro, non hanno richiesto la liquidazione delle prestazioni maturate. Per ulteriori informazioni consultare la Nota Informativa – Scheda I Costi.

No, l'adesione è volontaria.

Anche per i lavoratori prossimi alla pensione l'adesione ad Arco rappresenta una scelta vantaggiosa; iscrivendosi ad ARCO, infatti, il lavoratore che versa il contributo minimo previsto a suo carico dagli accordi collettivi ha la possibilità di usufruire del contributo del datore di lavoro, altrimenti non dovuto, e di beneficiare del risparmio fiscale sui contributi versati.

All'atto dell'adesione è previsto il versamento di una quota di iscrizione una tantum di Euro 10,33 a carico dell'iscritto , è destinata alla copertura dei costi amministrativi del Fondo e finanzia le spese relative all'apertura della singola posizione presso il Fondo.

Per i lavoratori dipendenti privati i contributi sono costituiti da: una quota a carico dell'Azienda, una quota a carico del lavoratore trattenuta mensilmente in busta paga e una quota del TFR pari al 100% dello stesso (6,91%) per gli iscritti di prima occupazione assunti dopo il 28/4/93 ovvero da una quota del TFR pari almeno a quanto previsto dalle fonti istitutive (30% o 40%) o il 100% per gli iscritti assunti prima del 28 aprile 1993.

I contributi sono calcolati:

  • per i contratti Legno, Sughero, Mobile, arredamento boschivi e forestali (Federlegno-Arredo) e per i contratti Legno (Unital) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR;
  • per i contratti Laterizi e Manufatti in cemento e Maniglie su paga base, contingenza, EDR ed eventualmente indennità funzione quadri;
  • per i contratti Lapidei e Inerti (Assomarmi) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR e per la sola contribuzione volontaria aggiuntiva su minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR.

L'obbligo contributivo è legato al rapporto di lavoro e cessa al momento della risoluzione dello stesso. In continuità del rapporto di lavoro è possibile sospendere i versamenti a proprio carico. Tuttavia il TFR continuerà ad affluire al fondo pensione.

La disciplina della contribuzione alle forme di previdenza complementare prevede, per i lavoratori dipendenti, che la contribuzione al Fondo pensione si compone di tre elementi: contributi del lavoratore, contributi del datore di lavoro, Tfr. Tuttavia è possibile aderire solamente con il conferimento del Tfr.

No. L'obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo e che versano la propria contribuzione.

Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, ferma restando la quota minima prevista dagli accordi collettivi.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l'integrale destinazione del Tfr al Fondo pensione. Negli altri casi, le quote di Tfr da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare la quota minima definita dalle fonti istitutive (30% o 40% in funzione del CCNL di riferimento) oppure il 100% del TFR.

Gli importi contributivi minimi da versare al Fondo sono determinati dal CCNL.

L'aumento viene applicato automaticamente ai lavoratori già iscritti al Fondo senza che sia necessario prestare alcun consenso alla variazione intervenuta.

Il lavoratore verifica mensilmente, attraverso la busta paga, l'entità delle trattenute operate dall'Azienda (contributo lavoratore, datoriale, Tfr , eventuale contributo volontario…). Inoltre, una volta l'anno l'iscritto al Fondo pensione è destinatario di una "Comunicazione periodica", redatta secondo lo schema elaborato dalla Commissione di vigilanza, attraverso la quale il Fondo pensione informa gli iscritti sull'andamento della gestione complessiva del fondo pensione e sugli aspetti relativi alla propria posizione individuale. Dette informazioni forniscono tutti gli elementi utili per ricostruire l'evoluzione della posizione individuale nel periodo di riferimento, in termini di contributi versati, di quote assegnate e del relativo controvalore. Inoltre nell'area riservata del sito web è possibile, utilizzando le password assegnate, visualizzare la propria posizione previdenziale.

Il lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, può sospendere l'obbligazione contributiva; detta rinuncia determina, altresì, la cessazione dell'obbligazione contributiva datoriale, ma non del versamento del Tfr.

Il lavoratore che voglia integrare i contributi obbligatori al fondo pensione con una contribuzione volontaria deve compilare l'apposita casella nel modulo all' atto dell'adesione o successivamente compilare un apposito modulo disponibile sul sito web di ARCO e consegnarlo all'Azienda.

Il versamento dei contributi viene rappresentato con evidenza nelle comunicazioni periodiche agli iscritti e nell'area riservata del sito web del Fondo. L'aderente che dovesse rilevare anomalie nel versamento dei contributi da parte dell'azienda deve effettuare la verifica con l'ufficio del personale dell'azienda.

In fase di accumulo, la posizione individuale non è pignorabile, né sequestrabile, né cedibile.

In caso di fallimento dell'azienda che non ha versato la contribuzione al fondo, il lavoratore può iscriversi al passivo attraverso una domanda al curatore fallimentare; inoltre, con la circolare INPS n. 22 del 23/02/08, è possibile richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS.

Nel caso di neo-occupati o di lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro abbiano espresso la propria volontà di mantenere il tfr in azienda, la scelta se destinare il tfr ad ARCO o mantenerlo in azienda deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione.

Scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il tfr maturando dal giorno successivo alla fine del semestre viene conferito ad ARCO fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile.

In caso di aziende con almeno 50 addetti, il TFR dei neo-assunti confluirà al Fondo tesoreria; in caso di aziende che occupano fino a 49 dipendenti il TFR resta in azienda.

Il tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale. L'iniziale scelta effettuata a favore del mantenimento del TFR in azienda è sempre reversibile a favore di ARCO (o di altra forma di previdenza complementare), mentre la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile.

Il tfr maturando a partire dalla data di assunzione viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS per conto dello Stato. Il TFR devoluto all'INPS manterrà la stessa disciplina attualmente vigente per il TFR accantonato dal datore di lavoro (sia in materia di rivalutazione di legge, sia in materia di anticipazione e liquidazione). L'iniziale scelta effettuata a favore del mantenimento del TFR in azienda è sempre reversibile a favore di ARCO (o di altra forma di previdenza complementare), mentre la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile.

Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).

In caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr in relazione a precedenti rapporti di lavoro può scegliere tra: a) conferirlo ad ARCO (fondo pensione negoziale) o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il Tfr maturando sarà versato al Fondo o alla forma pensionistica scelta a partire dalla data di adesione. b) mantenerlo in azienda: in questo caso il tfr maturando a partire dalla data di assunzione resta in azienda se questa occupa fino a 49 addetti altrimenti viene versato al fondo tesoreria.

No.

No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve contribuire con un proprio versamento.

No. L'adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del tfr oppure con il versamento sia del tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.

No. Al modulo deve essere allegato il modulo di adesione al Fondo

a. lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR in azienda: il TFR continuerà a rimanere in azienda, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad ARCO;

b. lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione : il lavoratore è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l'avvenuto richiesta di liquidazione della posizione previdenziale riferita al precedente rapporto di lavoro. In questa ipotesi il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del TFR attraverso la compilazione del modulo TFR2;

c. lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione : la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. In caso di perdita del requisito di partecipazione alla forma di previdenza complementare in cui il lavoratore era iscritto in precedenza, avrà 6 mesi di tempo per scegliere di destinare il TFR ad ARCO; gli effetti della scelta retroagiranno tuttavia alla data di assunzione.

Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazione: la rendita pensionistica e la prestazione in capitale. La prestazione pensionistica complementare può essere liquidata in forma di capitale: sempre, fino al 50% del montante accumulato in Fondo. Eccezionalmente, per l'intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l'iscritto al Fondo pensione non ha ancora maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Il diritto si matura se si è in possesso dei requisiti per accedere al pensionamento obbligatorio e si è iscritti da almeno 5 anni al Fondo.

Sì. È possibile ottenere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento per spese sanitarie, dopo almeno 8 anni per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione. Si aggiunge poi la possibilità di ottenere una anticipazione fino al 30% e dopo 8 anni di partecipazione per altre esigenze. ARCO ha regolamentato le anticipazioni prevedendo che per poter fare la richiesta l'importo da erogare non deve essere inferiore a € 1.500.

La posizione individuale del deceduto è riscattata dagli eredi ovvero da eventuali beneficiari designati dall'associato. In mancanza di tali soggetti la posizione resta definitivamente acquisita al fondo pensione ovvero, per le forme pensionistiche individuali, destinata a finalità sociali.

La rendita viene erogata fino al decesso del beneficiario della rendita medesima. È possibile, inoltre, che la rendita sia anche reversibile su un'altra persona (es. coniuge) La rendita reversibile viene erogata al beneficiario finché questi è in vita. Alla sua morte, la rendita viene erogata al beneficiario superstite (reversionario).

Sì. Ovviamente l'entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all'età dei beneficiari che verranno effettivamente designati.

La perdita dei requisiti di partecipazione può originare da diverse situazioni (perdita del lavoro, modificazioni del rapporto di lavoro, cambiamento di attività, licenziamento, mobilità…).L'iscritto al Fondo pensione può: trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare; riscattare la posizione individuale.

Si.

La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell'iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza nel fondo.

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

a. cessazione dell'attività lavorativa;
b. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
d. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

a. cessazione dell'attività lavorativa;
b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
c. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
d. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.164,57.

I rendimenti maturati sono tassati dal 2014 pari al 20% (ridotta al 12,50% per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato –  si stima quindi che mediamente l'aliquota sia pari al 15,5%); in precedenza l'aliquota era pari all'11%.

Dal 1° gennaio 2007 il riscatto viene tassato (sempre sulla parte che non ha subito ancora tassazione - ovvero contributi dedotti e il TFR) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%) per i riscatti richiesti a seguito di: • morte dell'aderente, • stato di invalidità permanente che comporti l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa • cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 12 mesi • procedure di mobilità, • cassa integrazione guadagni. In caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (o di altre cause non rientranti nelle casistiche sopra elencate) la tassazione è del 23%

Dal primo gennaio 2007 la prestazione finale, sia la rendita che il capitale, sono tassate al massimo al 15%, dopo una permanenza nella previdenza complementare di almeno quindici anni tale aliquota inizierà a ridursi anno dopo anno fino ad un minimo del 9%.

L'operazione di trasferimento non è soggetta a imposta.

Dal primo gennaio 2007 l'anticipazione per spese mediche straordinarie è tassata (per la parte che non ha subito ancora tassazione) al 15% (che scende dello 0,30% a partire dal quindicesimo anno di permanenza in una forma di previdenza complementare fino a un minimo del 9%). Negli altri casi l'aliquota di tassazione è il 23%.

Sul  rendimento  annuo  finanziario  prodotto  dalla  rendita  in  erogazione  è  applicata  una  imposta sostitutiva che fino al 2011 è pari al 12,50%.

Per la parte di plusvalenza maturata dal 01/01/2012 la misura dell'imposta sostitutiva è invece prevista fino ad un massimo del 20%; dal 01/07/2014 pari al 26%. Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta dal 15% al 9% in virtù del periodo di partecipazione.

No. infatti il vantaggio viene percepito dal lavoratore in busta paga, in quanto è direttamente il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, che riconosce i vantaggi fiscali.

È un'associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello previsto dal sistema di previdenza pubblico (INPS, INPDAP). La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Sim, SGR, assicurazioni e banche).

Il Fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (Sim, SGR, assicurazioni e banche) nella forma di patrimonio separato e autonomo. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L'adesione collettiva al Fondo pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso un regolamento aziendale.

Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme: adesione individuale al Fondo pensione aperto contratti di assicurazione sulla vita (Piani individuali pensionistici).

In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in "conti individuali". Al termine del periodo di accumulazione l'iscritto riceverà una prestazione la cui entità è funzione dei versamenti effettuati e dei relativi rendimenti.

La posizione individuale è il valore corrispondente al complesso della contribuzione versata (contributi del datore di lavoro, TFR e contributi del lavoratore) al Fondo e ai rendimenti realizzati, al netto delle spese. Tale ammontare è portato a conoscenza di ciascun iscritto, anche attraverso la comunicazione periodica annualmente inviata agli aderenti.

Un fondo pensione multicomparto si caratterizza per la presenza di un assetto gestionale nel quale sono previsti più comparti all'interno dello stesso Fondo pensione. Ciascun comparto presenta un profilo rischio-rendimento differenziato; l'iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio profilo di rischio-rendimento, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, dell'orizzonte temporale di permanenza nel Fondo.

Si tratta di un Fondo in cui l'ammontare della contribuzione a carico del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l'entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria. Il Fondo ARCO è a contribuzione definita.

La COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è l'autorità pubblica preposta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei Fondi pensione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema complessivo della previdenza complementare.