Nel caso di neo-occupati o di lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro abbiano espresso la propria volontà di mantenere il tfr in azienda, la scelta se destinare il tfr ad ARCO o mantenerlo in azienda deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione.
Scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il tfr maturando dal giorno successivo alla fine del semestre viene conferito ad ARCO fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile.
In caso di aziende con almeno 50 addetti, il TFR dei neo-assunti confluirà al Fondo tesoreria; in caso di aziende che occupano fino a 49 dipendenti il TFR resta in azienda.
Il tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale. L’iniziale scelta effettuata a favore del mantenimento del TFR in azienda è sempre reversibile a favore di ARCO (o di altra forma di previdenza complementare), mentre la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile.
Il tfr maturando a partire dalla data di assunzione viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall’INPS per conto dello Stato. Il TFR devoluto all’INPS manterrà la stessa disciplina attualmente vigente per il TFR accantonato dal datore di lavoro (sia in materia di rivalutazione di legge, sia in materia di anticipazione e liquidazione). L’iniziale scelta effettuata a favore del mantenimento del TFR in azienda è sempre reversibile a favore di ARCO (o di altra forma di previdenza complementare), mentre la scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare non è reversibile.
Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (INPS per i lavoratori del settore privato, INPDAP per i lavoratori del settore pubblico).
In caso non abbia già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del Tfr in relazione a precedenti rapporti di lavoro può scegliere tra:
a) conferirlo ad ARCO (fondo pensione negoziale) o ad una forma pensionistica individuale; in tal caso il Tfr maturando sarà versato al Fondo o alla forma pensionistica scelta a partire dalla data di adesione.
b) mantenerlo in azienda: in questo caso il tfr maturando a partire dalla data di assunzione resta in azienda se questa occupa fino a 49 addetti altrimenti viene versato al fondo tesoreria.
No. L’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del tfr oppure con il versamento sia del tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.
a. lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR in azienda: il TFR continuerà a rimanere in azienda, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad ARCO;
b. lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione: il lavoratore è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l’avvenuto richiesta di liquidazione della posizione previdenziale riferita al precedente rapporto di lavoro. In questa ipotesi il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del TFR attraverso la compilazione del modulo TFR2;
c. lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione: la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. In caso di perdita del requisito di partecipazione alla forma di previdenza complementare in cui il lavoratore era iscritto in precedenza, avrà 6 mesi di tempo per scegliere di destinare il TFR ad ARCO; gli effetti della scelta retroagiranno tuttavia alla data di assunzione.